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Accreditamento della Badante
QUANDO E’ OBBLIGATORIO

I servizi di assistenza domiciliare e gli altri servizi alla persona ( secondo la normativa della Regione Toscana – all’art.7 della l.r. 82/2009) effettuati da soggetti pubblici e privati, compresi gli enti e organismi a carattere non lucrativo o da operatore individuale/badanti, possono chiedere l’accreditamento che attribuisce ai soggetti pubblici e privati l’idoneità ad erogare prestazioni sociali e socio sanitarie per conto degli enti pubblici competenti, ed ha validità su tutto il territorio regionale (art. 2 l.r. 82/2009).
QUANDO
L’accreditamento è obbligatorio quando la famiglia riceve un contributo pubblico (per es.: assistenza domiciliare indiretta contributo badante – servizi finanziati dal POR-FSE – progetto regionale Pronto Badante…)
VALIDITA’
L’accreditamento è valido su tutto il territorio regionale. L’operatore individuale accreditato resta tale fino alla rinuncia e/o alla cancellazione per mancanza di requisiti
COSA E ‘ RICHIESTO
L’operatore individuale deve essere in possesso di almeno uno dei
seguenti requisiti:- rapporto di lavoro in corso in campo assistenziale comprovato dall’iscrizione all’INPS
- aver maturato una esperienza professionale in campo assistenziale di almeno 3 mesi
comprovata dall’iscrizione all’INPS - attestato di formazione in campo assistenziale
- Pagamento oneri per la trasmissione dell’istanza
A CHI E COME
L’operatore individuale presenta l’istanza di accreditamento al Comune dove è domiciliato
esclusivamente per via telematica sul portale Star
Occorre essere in possesso di CNS o CIE o SPID e certificato di firma digitale
L’operatore individuale può delegare o avvalersi della procura speciale per la
compilazione e/o trasmissione dell’istanzaModello 3 e 4 – Istanza (fac-simile)
per ulteriori informazioni consultare la pagina ufficiale della Regione Toscana
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Patente badante

una certificazione che permette ai collaboratori domestici di avere un premio nella busta paga. Per ottenerlo basta dimostrare di aver lavorato almeno 12 mesi in un triennio e aver partecipato ad un corso di formazione di 64 ore, nonché la conoscenza base della lingua italiana.
Essendo un settore in costante sviluppo e con l’aumentare delle richieste si rende necessaria una regolarizzazione e una certificazione delle competenze dei collaboratori familiari.
La normativa 11766 Uni del 12 dicembre 2019 ha introdotto questo patentino anche per contrastare il sommerso laddove il lavoro nero rappresenta una piaga del settore domestico.
Grazie inoltre al nuovo contratto nazionale è previsto un aumento di stipendio ulteriore per colf e badanti in possesso della patente di qualità, un incremento che può arrivare fino a 10 euro al mese.
Come funzione
Per ottenere la patente di qualità colf, badanti e baby sitter dovranno sostenere due prove, una prova scritta e una orale, che vadano ad attestare:
- conoscenze;
- abilità;
- competenze.
Per sostenere l’esame sono necessari i seguenti requisiti:
- conoscenza base della lingua italiana;
- attestato di partecipazione a un corso di formazione che abbia la durata di 40 ore per le colf e di 64 ore per badanti e baby sitter.
- un regolare contratto di lavoro domestico per almeno 12 mesi nel triennio.
Per poter sostenere l’esame e ottenere la patente di qualità è importate che colf e badanti, come anche chi lavora come baby sitter, seguano un corso di formazione. Assindatcolf, il sindacato del settore, per fare un esempio, organizza corsi di formazione gratuiti.
Sul territorio Livornese ci si può rivolgere a Federcolf, che entro i primi di ottobre raccoglie le domande di adesione per ricevere il patentino.
Al termine dell’esame l’ente accreditato rilascerà la patente di qualità con cui colf, badanti e baby sitter potranno presentarsi dai potenziali datori di lavoro e chiedere un contratto regolare.
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Colf e badanti, detrazione nel modello 730/2023: requisiti e istruzioni

La detrazione IRPEF nel modello 730/2023 spetta a chi ha versato i contributi di colf e badanti.
In tal caso i contribuenti possono infatti accedere ad uno sconto del 19 per cento sull’imposta da pagare, nel limite di 2.100 euro.
L’agevolazione è diversa rispetto alla deduzione, che invece è una riduzione del reddito imponibile, quello su cui sono calcolate le “tasse” da pagare. Nel caso della deduzione, infatti, il tetto massimo da rispettare è di 1.549,37 euro.
Per l’accesso all’agevolazione devono essere rispettati determinati requisiti: le spese sostenute devono rientrare nell’assistenza a persone non autosufficienti.
Per la corretta compilazione e l’invio telematico del modello 730/2023, la cui scadenza è fissata al 2 ottobre, si deve seguire le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.
A poco meno di un mese dal termine è opportuno fare il punto sulle detrazioni a cui possono accedere i contribuenti. Tra queste, c’è quella relativa ai contributi di colf e badanti.
Per le spese relative “per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana” è previsto uno sconto sull’IRPEF del 19 per cento.
Il primo requisito da rispettare per l’accesso all’agevolazione è la non autosufficienza del soggetto.
Si ha diritto alla detrazione solo se i contributi INPS relativi ai lavoratori domestici siano versati in relazione all’assunzione a supporto di soggetti che hanno bisogno di assistenza continuativa o non sono in grado di:
- assumere alimenti;
- svolgere le funzioni fisiologiche;
- provvedere all’igiene personale;
- deambulare;
- indossare gli indumenti.
Ad attestare tali condizioni è il certificato medico, che può essere richiesto in caso di controlli.
L’Agenzia delle Entrate chiariscono inoltre, nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, che:
“La detrazione per le spese di assistenza non spetta, dunque, quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie (come, per esempio, nel caso di assistenza ai bambini).”
Il limite massimo dello sconto sull’IRPEF è di 2.100 euro, a condizione che il reddito non superi nel complesso i 40.000 euro.
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Fringe benefits
fino a 3000 euro per colf e badanti

Con la Legge 85 del 03/07/2023 è stato confermato, come previsto dal decreto del 1° maggio, l’innalzamento della soglia di esenzione fino a 3.000 € dei fringe benefits a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico.
Fringe benefits possono essere:
– beni o servizi forniti dal datore, (indicati dall’art. 51 co. 3 del TUIR), come ad esempio buoni acquisto, buoni carburante, cesti natalizi, premi assicurativi (extra professionali), cellulare ad uso privato, ecc…;
– importi erogati o rimborsati al lavoratore da parte del datore per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas. Le bollette devono essere riferite ad immobili ad uso abitativo detenuti o posseduti dalla colf o badante oppure da un suo familiare.
Non é necessario che nell’abitazione colf, badanti o loro familiari abbiamo apposto il domicilio o la residenza ma solo che abbiano effettivamente sostenuto la spesa relativa alle bollette; non é inoltre necessario che le bollette siano intestate alla colf o badante interessata ma possono anche essere intestate al coniuge od un familiare.
REQUISITI
Per poter godere del maggiore limite di esenzione è necessario:
1- essere lavoratori dipendenti;
2- avere figli fiscalmente a carico. Sono compresi anche i figli nati fuori dal matrimonio (se riconosciuti), figli adottivi o affidati.
Sono da considerarsi fiscalmente a carico:
- figli fino a 24 anni di età purché questi non percepiscano redditi superiori ai 4.000 €;
- figli da 25 anni in su purché questi non percepiscano redditi superiori a 2.840,51 €.
3– Presentare al datore di lavoro una dichiarazione che attesta la presenza di figli fiscalmente a carico indicandone anche il codice fiscale come quella qui sotto riportata. La dichiarazione va effettuata con riferimento all’anno 2023 quindi se nel corso dell’anno il figlio o i figli non dovessero più risultare a carico il datore dovrebbe riconsiderare quanto riconosciuto alla colf o badante.
Autocertificazione figli a carico.pdf
4- Fornire al datore, solo in caso di pagamento delle bollette:
- atto di notorietà con il quale si dichiara di non aver già usufruito del rimborso, totale o parziale, presso altri datori, per la stessa bolletta;
- la documentazione che attesta la spesa sostenuta oppure una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si attesta di essere in possesso della documentazione che comprova il pagamento della bolletta riportando quindi l’intestatario e il numero della bolletta, la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e il metodo di pagamento.
La somma corrisposta verrà poi riportata in CU a fine anno o fine rapporto, con apposita voce a parte dato che si tratta di somme non soggette a tassazione.
Se però si dovesse superare il limite dei 3000 € l’intero importo verrà assoggettato a tassazione e aggiunto al resto del reddito percepito aumentando così l’imponibile fiscale.
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Esonero contributi INPS per badanti che assistono persone con età di almeno 80 anni

Il datore di lavoro, al fine di godere dell’agevolazione, deve avere un Isee per prestazioni agevolate di tipo socio sanitario non superiore a 6000 euro.
Il limite massimo di tale esonero è pari ad euro 3000 e riguarda tutte le nuove assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistenza per persone anziane over 80, a partire dal 1 Aprile 2024 fino al 31 Dicembre 2025 e per un periodo massimo di tempo di 24 mesi. L’importo dello sgravio massimo annuo di 3000 euro va riparametrato su base trimestrale, significa quindi che lo sgravio nel trimestre non può superare i 750 euro.
La norma indica che lo sgravio riguarda i contributi a carico del datore di lavoro domestico.
I contributi a carico del lavoratore per un rapporto di 54 ore settimanali risulta pari a 212,94 euro mensili, pari quindi a 638,76 nel trimestre. Si ritiene così che vi sia spazio, almeno parziale, per un assunzione agevolata anche per una seconda badante che copra i giorni di riposo della badante principale, così come previsto dal CCNL dei collaboratori domestici.
L’esonero contributivo per le assunzioni nei confronti degli 80 non spetta:
a) nel caso in cui tra lo stesso datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare e lo stesso collaboratore sia cessato un rapporto di lavoro con mansioni di assitenza a soggetti anziani da meno di sei mesi;
b) in caso di assunzione di parenti o affini a meno che il rapporto abbia come oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all’art. 1, comma 3, secondo periodo, numeri da 1 a 5 del d.P.R 31 Dicembre 1971, n. 140, ovvero:
- assistenza degli invalidi di guerra civili e militari, invalidi per causa di servizio, invalidi del lavoro, fruenti dell’indennità di accompagnamento prevista dalle disposizioni che regolano la materia;
- assistenza dei mutilati ed invalidi civili fruenti delle provvidenze di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, o che siano esclusi da dette provvidenze per motivi attinenti alle loro condizioni economiche e non al grado di menomazione;
- assistenza dei ciechi civili fruenti del particolare trattamento di pensione previsto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 66, e successive modifiche ed integrazioni o che ne avrebbero diritto qualora non fossero titolari di un reddito superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni che disciplinano la materia;
- prestazioni di opere nei confronti dei sacerdoti secolari di culto cattolico;
- prestazioni di servizi diretti e personali nei confronti dei componenti le comunità religiose o militari di tipo familiare.
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Flussi 2024: rimandati a marzo i “click days” per assumere lavoratori stranieri
Nei giorni 18, 21 e 25 Marzo sarà possibile accedere alla piattaforma per poter mettere in regola lavoratori stranieri
La Circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 641 del 29 gennaio 2024 ha rinviato di oltre un mese la presentazione delle domande per far entrare e assumere in Italia lavoratori stranieri nell’ambito delle 151mila quote autorizzate dal governo per il 2024 con il Decreto Flussi.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2024 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 1° febbraio 2024) ha modificato come segue il calendario dei “click days” (inizialmente in programma il 5, il 7 e il 12 febbraio) per le diverse tipologie di lavoratori:
- il 18 marzo dalle 9:00 potranno essere inviate le domande per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l’Italia;
- il 21 marzo dalle 9:00 potranno essere inviate le domande per gli altri lavoratori subordinati non stagionali (anche del settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria);
- il 25 marzo dalle 9:00 potranno essere inviate le domande per i lavoratori stagionali.
Le relative istruzioni operative verranno diramate dal Ministero dell’Interno a seguito della pubblicazione del suddetto DPCM.
